Scopo della Società
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| Art. 1 |
La Società Italiana di Scienze Naturali (SISN) è un'Associazione scientifica senza scopo di lucro, che ha il fine di contribuire al progresso e alla diffusione delle discipline naturalistiche.
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.
La Società Italiana di Scienze Naturali ha sede in Milano presso il Museo Civico di Storia Naturale, dove è ospitata dal 1866.
E' stata fondata nel marzo 1856, col nome di "Società Geologica residente in Milano" ed il suo Regolamento fu approvato ufficialmente con Imperial Regio Decreto del 23 luglio 1857. La denominazione di "Società Italiana di Scienze Naturali" fu adottata nell'adunanza del 22 gennaio 1860.
La SISN si propone di:
- mettere in contatto ricercatori, amatori e simpatizzanti delle discipline naturalistiche;
- organizzare riunioni per presentare e discutere i risultati delle ricerche operate dai Soci;
- raccogliere in unità operative specifiche ("Centri Studi") gruppi ristretti di ricercatori;
- mettere a disposizione dei Soci la propria biblioteca naturalistica specializzata ed effettuare scambi di pubblicazioni con altre istituzioni scientifiche.
- pubblicare i risultati delle ricerche dei Soci sulle proprie riviste, delle quali il Museo Civico di Storia Naturale di Milano è cointestatario;
- promuovere ed effettuare ricerche naturalistiche sul territorio;
- collaborare con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano e con altre Istituzioni similari, con Enti pubblici e privati che lo richiedano, con Enti locali e territoriali, per avviare ed approfondire indagini su problematiche naturalistiche ed ecologiche;
I rapporti tra la Società e il Museo Civico di Storia Naturale di Milano sono regolati da apposita convenzione stipulata tra la SISN stessa ed il Comune di Milano.
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Organi Sociali
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| Art. 2 |
Sono organi della Società:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
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| Art. 3 |
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci vitalizi, benemeriti, ordinari e aggregati. I Soci sono convocati in adunanza almeno due volte
l'anno. |
| Art. 4 |
Il Consiglio Direttivo è cosÏ composto:
- un Presidente
- due Vice-presidenti
- un Segretario
- un Vice-segretario
- un Tesoriere
- sei Consiglieri
Il Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano fa parte di diritto del Consiglio Direttivo della Società, in considerazione degli stretti rapporti di collaborazione esistenti tra la Società ed il Museo e della sua ovvia e specifica competenza nel campo delle Scienze naturali.
I Direttori delle Riviste e i Coordinatori dei Centri Studi possono partecipare alle riunioni di Consiglio in veste di uditori.
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| Art. 5 |
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno due Revisori effettivi e possibilmente da un Revisore
supplente. |
| Art. 6 |
Il Presidente rappresenta la Società in tutti i suoi atti, convoca le adunanze e le presiede. Egli cura il buon andamento della Società ed è responsabile dell'osservanza e dell'applicazione del Regolamento sociale e dei Regolamenti particolari emanati dal Consiglio Direttivo su argomenti specifici. |
| Art. 7 |
Gli atti di ordinaria amministrazione firmati dal Presidente dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione. Gli atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli diversamente previsti dal presente Regolamento sociale, saranno sempre messi all'ordine del giorno e preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo. In casi eccezionali, constatata l'urgenza dell'atto (anche straordinario) e verificata l'impossibilità a convocare in tempo utile una riunione del Consiglio, sarà sufficiente raccogliere l'assenso anche verbale di almeno cinque componenti il Consiglio perchÈ il Presidente possa procedere con l'atto, salvo poi ragguagliare il Consiglio Direttivo in occasione della prossima riunione. Tale atto sarà verbalizzato solo al momento della riunione di Consiglio. |
| Art. 8 |
I Vice-presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e le disimpegnano in caso di assenza od impedimento. |
| Art. 9 |
- Il Segretario, o il Vice-segretario, redige i verbali delle adunanze e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- tiene la corrispondenza scientifica ed amministrativa della Società, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i Soci, in materia di sollecito dei pagamenti delle quote.
- sovrintende alle spese ordinarie e straordinarie della Società e cura la riscossione delle somme dovute alla medesima, sia dai Soci che da altri e di quelle provenienti da legati, donazioni o alienazioni;
- rilascia o richiede regolari fatture o ricevute per tutte le operazioni di entrate e uscite di fondi sociali;
- stabilisce, di concerto col Presidente, i contratti e liquida i conti.
- tiene aggiornato, secondo le normative vigenti, il Libro Soci
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| Art. 10 |
Il Tesoriere tiene l'amministrazione della Società. Non può fare alcun uso dei fondi sociali e non fa alcun pagamento o incasso. Tiene in perfetta regola la contabilità, il libro giornale, i registri e quanto altro risulti obbligatorio per un corretto adempimento degli obblighi civili e fiscali previsti dalle normative in corso. |
| Art. 11 |
Il Consiglio Direttivo emanerà, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento Sociale, un apposito Regolamento per l'elezione alle cariche Sociali. |
Dei Soci
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| Art. 12 |
I Soci si distinguono in: Soci ordinari, Soci aggregati e Soci benemeriti. |
| Art. 13 |
I nuovi Soci Ordinari e i nuovi Soci Aggregati sono tenuti a versare una quota di ammissione alla Società.
I Soci Ordinari pagano, inoltre, una quota annuale per ricevere le pubblicazioni periodiche previste dal loro tipo di adesione.
I Soci Aggregati non hanno diritto di ricevere le pubblicazioni periodiche, ma possono acquistare tali pubblicazioni, correnti o arretrate, e partecipare a tutte le iniziative della Società alle stesse condizioni previste per i Soci ordinari.
I Soci Benemeriti non sono tenuti al versamento di alcuna quota, ed hanno diritto a ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche correnti. Possono inoltre partecipare a tutte le iniziative della Società alle stesse condizioni previste per i Soci ordinari.
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| Art. 14 |
La quota di ammissione alla Società, le quote annuali e le condizioni riservate a tutti i Soci per acquisire numeri di periodici arretrati o altri servizi, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea. |
| Art. 15 |
Gli attuali Soci vitalizi conservano i loro diritti, analoghi a quelli previsti per i Soci Benemeriti. |
| Art. 16 |
Saranno acclamati dall'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, soci benemeriti coloro che avranno reso alla Società rilevanti servigi. |
| Art. 17 |
Per l'ammissione a Socio ordinario o a Socio aggregato sarà sufficiente inoltrare l'apposita richiesta di ammissione diretta al Presidente, firmata dalla persona interessata con l'indicazione dell'indirizzo, del tipo di qualifica sociale cui è interessato e le eventuali pubblicazioni periodiche che intende ricevere. |
| Art. 18 |
Qualsiasi successivo cambiamento di indirizzo dovrà essere comunicato al Segretario. Non ottemperandosi a questa clausola la Società non risponde del recapito delle pubblicazioni. |
| Art. 19 |
La proposta per l'ammissione dei nuovi Soci dovrà essere messa all'ordine del giorno della successiva adunanza. |
| Art. 20 |
L'ammissione dei nuovi Soci sarà subordinata all'accettazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo e alla constatata effettuazione del versamento delle quote sociali previste. L'ammissione sarà deliberata dall'assemblea dei Soci con votazione palese a semplice maggioranza. Il Presidente dichiarerà l'esito della votazione. |
| Art. 21 |
Il Presidente invierà ai nuovi eletti la partecipazione della loro nomina a Socio, unendovi il relativo diploma, una copia del Regolamento Sociale e dei Regolamenti complementari. |
| Art. 22 |
Per gli effetti dell'ammissione a Socio, questa verrà computata a partire dal 1 gennaio dell'anno di ammissione, fatta eccezione per i nuovi Soci ammessi nell'adunanza di fine anno, per i quali il computo partirà dal 1 gennaio dell'anno successivo. |
| Art. 23 |
I Soci Ordinari che non risulteranno in regola con i versamenti per l'anno in corso e per l'anno di uscita delle riviste richieste, verranno dimessi d'ufficio dal Consiglio Direttivo in occasione della riunione di Consiglio di fine anno.
I Soci Aggregati che non risulteranno in regola con i versamenti per l'anno in corso verranno dimessi d'ufficio dal Consiglio Direttivo in occasione della riunione di Consiglio di fine anno
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Adunanze e pubblicazioni della Società.
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| Art. 24 |
Le Adunanze sono convocate dal Presidente e possono essere richieste anche su domanda diretta alla Presidenza, firmata da almeno dieci Soci ed indicante lo scopo della medesima. Esse si tengono generalmente da ottobre a giugno. |
| Art. 25 |
I Soci che avessero qualche comunicazione da fare, ne daranno avviso alla Presidenza in tempo opportuno, perchÈ se ne possa indicare l'argomento nella lettera di invito. |
| Art. 26 |
Nella prima adunanza di ogni anno il Consiglio Direttivo presenterà per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo compilato dal Consiglio Direttivo, verrà presentato per l'approvazione nell'ultima adunanza dell'anno.
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| Art. 27 |
Ogni deliberazione della Società, meno quelle per le quali è disposto diversamente nel presente Regolamento, sarà presa a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e per voto palese. |
| Art. 28 |
Al principio di ogni adunanza si darà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Poi si passerà alle letture ed alle comunicazioni secondo l'ordine del giorno.
Nessun oggetto potrà essere discusso nelle sedute se non venne preventivamente posto all'ordine del giorno.
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| Art. 29 |
Le adunanze potranno essere pubbliche durante la lettura delle comunicazioni scientifiche. Queste potranno essere presentate durante l'adunanza direttamente dal Socio o lette da un suo delegato. |
| Art. 30 |
Le questioni relative all'amministrazione della Società devono essere dirette in iscritto al Presidente, il quale le discute con gli altri membri del Consiglio Direttivo, per eventualmente poi sottoporle alla decisione dell' assemblea. |
| Art. 31 |
La Società pubblica nei propri Atti i verbali delle adunanze e i Regolamenti della Società. |
| Art. 32 |
Il Consiglio Direttivo decide sul cambio delle pubblicazioni sociali con quelle di altri Enti affini. |
| Art. 33 |
Il Consiglio Direttivo, o chi da esso delegato, è autorizzato a vendere pubblicazioni sociali anche ad estranei, ai prezzi da esso fissati. |
Ordinamento economico della Società.
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| Art. 34 |
L'amministrazione della Società è affidata al Consiglio Direttivo, il quale si raduna su invito del Presidente, o per richiesta di due suoi componenti, per deliberare intorno a quanto riguarda l'andamento della Società.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti: nel caso di parità di voti si avrà per preponderante il voto del Presidente. Per la legalità delle deliberazioni occorrerà la presenza di almeno la metà dei membri eletti che lo costituiscono.
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Della proprietà sociale.
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| Art. 35 |
Le somme versate dai Soci vitalizi e benemeriti o pervenute in dono od in legato alla Società, a meno che l'oblatore non abbia diversamente disposto, saranno investite in titoli pubblici dal Consiglio Direttivo e costituiranno un capitale sociale intangibile, i cui redditi saranno principalmente destinati alla pubblicazione delle Riviste.
Detto capitale, quanto ogni altro possesso sociale sia in danaro che in libri, collezioni, ecc. formeranno il patrimonio sociale indivisibile, alla cui proprietà non avranno alcun diritto i Soci morosi o quei Soci che per un motivo qualsiasi avessero cessato di appartenere alla Società.
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| Art. 36 |
Le pubblicazioni della Società rimarranno a disposizione di tutti i Soci, che potranno consultarli presso la biblioteca sociale nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo. |
Scioglimento della Società.
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| Art. 37 |
Per lo scioglimento della Società occorre la deliberazione della maggioranza assoluta dei Soci, da convocarsi in apposita generale adunanza con lettera d'avviso, che dovrà precedere almeno di 15 giorni quello dell'adunanza. |
| Art. 38 |
Nel caso che la Società venisse a sciogliersi, il Consiglio Direttivo proporrà ai Soci che la biblioteca, le collezioni ed ogni altro oggetto appartenente alla medesima vengano donati alla Città di Milano per il suo Museo Civico di Storia Naturale per esservi conservati sotto il titolo di "Dono della Società Italiana di Scienze Naturali" e col diritto di consultazione ai Soci che erano tali all'epoca dello scioglimento. Eguale destinazione verrà data al capitale sociale perchÈ, rimanendo tuttavia intangibile, ne vengano assegnati i soli redditi alla pubblicazione delle Riviste per mantenere col loro mezzo lo scambio di pubblicazioni periodiche col maggior numero possibile di Istituti similari, sia italiani che esteri, per l'incremento della biblioteca. |
Modificazioni al regolamento Sociale
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| Art. 39 |
Il presente regolamento sociale annulla tutti i precedenti ed andrà in vigore col giorno successivo alla sua approvazione.
Ogni modifica dovrà essere notificata ai Soci mediante circolare e posta all'ordine del giorno della seduta che verrà indetta non prima di un mese dopo l'invio della circolare affinchè venga in essa regolarmente discussa e deliberata.
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| Art. 40 |
L'emanazione di Regolamenti complementari (Regolamento elezioni - Regolamento editoriale) è di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo. L'emanazione o la modifica di tali regolamenti complementari sarà comunicata ai Soci entro tre mesi dalla loro approvazione in Consiglio. |
| Art. 41 |
Il Consiglio Direttivo potrà emanare altri regolamenti complementari, in particolare per quanto riguarda la costituzione di un'organizzazione periferica della Società. |
| Art. 42 |
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Sociale si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile. |